Organi e Statuto
Denominazione
ASSOCIAZIONE AMICI DI FEDERICO ZERI OdV
Via Santo Stefano, 11
40125 Bologna
Tel. +39 388 1247746
C.F. 91428450372
Soci fondatori
Anna Maria Ambrosini Massari
Liliana Barroero
Bruno Brusciotti
Giovanna Forlanelli Rovati
Walter Padovani
Mario Scaglia
Benedetta Vittori Venenti Possati
Organi
Presidente emerito
Mario Scaglia
Presidente
Walter Padovani
Vicepresidente
Anna Maria Ambrosini Massari
Consiglieri
Paolo Giacinto Bonazzi
Maurizio Canesso
Giovanna Forlanelli
Amalia Maggioli
Pier Luigi Monari Sardè
Benedetta Vittori Venenti Possati
Soci onorari
Alessandra Baronciani
Mattia Berti
Giovanni Carnevali
Daniela Falcone
Simonpietro Salini
Statuto
E’ costituita in Bologna ai sensi dell’art. 14 del C.C., e dell’art. 32 e seguenti del D.Lgs. 317/2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) una Associazione di Volontariato denominata “Amici di Federico Zeri ODV” (d’ora in avanti Associazione).
L’Associazione ha sede in Bologna.
La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.
Potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente su delibera dell’Assemblea dei Soci.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate negli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
L’associazione, al fine di perseguire la sopra citata finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati:
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ex art 5, c 1), lettere f e i) del Codice del terzo settore;
La associazione è promossa con finalità di:
- diffusione di ricerche e studi storici e artistici promossi da enti culturali;
- attività di supporto delle iniziative in tale ambito promosse da enti culturali;
- promozione della conoscenza dell’opera e della figura di Federico Zeri;
Nel rispetto della propria vocazione l’Associazione:
a) collabora principalmente, anche se non in via esclusiva, all’attivazione dei programmi e delle iniziative di ricerca, divulgazione e documentazione promosse dai diversi enti culturali,
b) promuove giornate di incontro, viaggi culturali, visite, conferenze,
c) supporta gli enti culturali nelle attività di comunicazione, promozione e “fund raising”. Cura la raccolta dei mezzi finanziari con il solo fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento dello scopo sociale anche attraverso contributi economici.
L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, successivamente definite dal Consiglio Direttivo a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Al riguardo l’Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia compie ogni atto o contratto necessario o utile al perseguimento dei propri fini.
Per la realizzazione delle proprie attività l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri iscritti, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
L’Associazione presuppone l’esistenza quali Associati, di almeno 7 (sette) persone fisiche oppure di almeno 3 (tre) Organizzazioni di Volontariato.
Possono essere soci dell’associazione, oltre alle persone fisiche che si riconoscono negli scopi associativi, unicamente altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle ODV associate.
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L’ ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata:
- alla verifica dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo;
- al versamento della quota associativa annuale che dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla delibera di approvazione pena la revoca della qualità di socio.
La quota, che non può essere ripetuta, è intrasmissibile e non rivalutabile.
La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di diniego della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni, comunica all’interessato la decisione completa di motivazioni.
L’aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che, se non appositamente convocata, delibererà sulla domanda non accolta, in occasione della successiva convocazione.
Il Consiglio Direttivo può istituire specifiche categorie di soci nel rispetto delle leggi vigenti e stabilire annualmente – sulla base dei programmi di attività adottati – l’ammontare delle quote sociali al cui versamento sono tenuti indistintamente tutti gli associati e indica periodicamente il contributo minimo associativo fra le diverse categorie di soci.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo della rispettiva quota.
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione del presente statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi dello stesso.
I soci hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
Inoltre tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, possono esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, indirizzata alla Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà attivarsi per consentire l’esame dei libri sociali, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del socio.
I soci hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno
- versare, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
La qualità di associato si perde per il mancato versamento della quota associativa, per morte, recesso o esclusione.
Il mancato versamento della quota sociale verrà comunicato dall’Organo Direttivo al Socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via mail se comunicata al momento dell’iscrizione; se il socio non provvederà al versamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, salvo che sussistano giustificati motivi che non consentano al socio di adempiere al versamento della quota, sarà dichiarato moroso e decadrà dalla qualità di socio, senza ulteriori formalità, al termine dell’anno sociale in cui è intervenuta la morosità.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che:
- contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto,
- abbia comportamenti gravemente contrastanti con le finalità, i principi e i valori di riferimento dell’Associazione;
può essere escluso dall’organizzazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’assemblea degli associati entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di notifica della deliberazione.
Al conseguimento dei propri scopi l’Associazione provvede con il proprio patrimonio.
Il patrimonio è costituito:
- dalle quote sociali;
- da contributi a fondo perduto di somme di denaro da parte di amministrazioni pubbliche, persone fisiche o persone giuridiche e soggetti terzi in genere;
- da concessioni in uso gratuito di beni mobili o immobili da parte di amministrazioni pubbliche, persone fisiche o persone giuridiche e soggetti terzi in genere;
- da donazioni di somme di denaro, beni mobili o immobili da parte di persone fisiche, persone giuridiche, enti e soggetti terzi in genere;
- da lasciti testamentari a titolo universale o particolare;
e più in genere, dalle risorse finanziarie specificatamente destinate e previste dagli articoli 72 e seguenti del Codice del Terzo Settore.
Gli eventuali depositi del patrimonio e ogni entrata e versamento non destinati ad incrementarlo ivi comprese le quote associative e i contributi pubblici o privati costituiscono i mezzi per il perseguimento dei fini statutari.
L’Associazione non ha fini di lucro ed è finanziata attraverso le sottoscrizioni degli associati. La raccolta di fondi presso terzi, donazioni, elargizioni liberali avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, verità e correttezza nei rapporti con i sostenitori.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Sono organi dell’Associazione
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) l’Organo di Controllo
L’assunzione di una carica associativa e la partecipazione agli organi sociali non danno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili.
L’Assemblea è formata da tutti i soci di cui all’art. 5 del presente Statuto in regola con il pagamento delle quote associative. È ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduta da uno dei Vice Presidenti nominati; in alternativa l’Assemblea è presieduta dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea si riunisce di norma nella sede dell’Associazione.
La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, per posta ordinaria o e-mail contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’orario della prima ed eventualmente della seconda convocazione.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti aventi diritto al voto.
L’assemblea, in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci intervenuti aventi diritto al voto.
In ogni caso per le deliberazioni in materia di scioglimento anticipato dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, sono necessarie la presenza ed il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
Delle deliberazioni assembleari e del bilancio è data pubblicità mediante affissione del relativo verbale presso la sede dell’Associazione.
Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta dal Presidente, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In mancanza di formale convocazione l’Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti in proprio o per delega tutti i soci nonché tutti i membri del Consiglio Diretti ed i componenti dell’Organo di Controllo se nominato e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
L’Associazione è retta da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 13 (tredici), scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati tra gli enti associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio; i suoi membri sono rieleggibili e possono venire nominati alla medesima carica fino ad un massimo di 3 (tre) mandati.
Venendo a mancare uno o più Consiglieri durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo dovrà convocare nel più breve tempo possibile l’Assemblea per la loro sostituzione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso ogni 4 (quattro) mesi mediante avviso contenente l’ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.
Il Consiglio è, altresì, convocato quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) Consiglieri.
Le adunanze sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta e potrà essere ripresentata.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario.
Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta dal Presidente, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, in particolare, delibera:
a) l’ammissione dei soci;
b) la nomina, al suo interno, del Presidente e di uno o due Vice Presidenti e un segretario anche estraneo;
c) le proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
d) i programmi delle attività;
e) l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
f) provvede alla redazione del rendiconto annuale (bilancio di previsione, conto consuntivo e situazione patrimoniale di fine anno) da sottoporre, insieme alla relazione economica, all’approvazione della Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ed a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
g) l’ammontare e le modalità di versamento delle quote annue da parte dei soci;
h) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
i) tutti gli atti che importino variazioni al patrimonio;
l) l’eventuale raggiungimento dello scopo sociale o la eventuale impossibilità di conseguirlo, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Soci;
m) l’autorizzazione a stare in giudizio e la nomina dei difensori;
n) l’ammontare dei compensi per la retribuzione di attività svolte a favore dell’Associazione;
o) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.
Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e così anche uno o due Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza ed impedimento ed ai quali potranno essere attribuite deleghe specifiche.
Il Presidente:
1) rappresenta legalmente l’Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
2) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle deliberazioni;
3) sovraintende alla conservazione e all’amministrazione del patrimonio dell’Associazione e ordina le spese entro i limiti dei singoli capitoli del bilancio di previsione approvato.
Al Presidente ed ai Vice Presidenti può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione della propria carica e delle funzioni esercitate.
Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea e dura in carica tre esercizi.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I bilanci, preventivo e consuntivo, redatti dal Consiglio Direttivo sono proposti all’Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.
Il bilancio predisposto dal Consiglio è esaminato dai Revisori, se nominati.
Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio, devono essere predisposti sia il bilancio consuntivo sia il bilancio preventivo e convocata l’Assemblea Ordinaria per le relative, definitive approvazioni.
L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere previamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo, che dovrà essere portata all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Dichiarata l’estinzione dell’Associazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione, in ottemperanza all’ articolo 9 Dlgs 117/2017 ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo settore con fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge e previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 comma I del Dlgs 117/2017.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e la normativa vigente.
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione e o migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti dal momento in cui il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.